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Responsabilità 231
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 25 ottobre 2021, n. 38146

Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Reato presupposto - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ex articolo 452-quaterdecies Codice penale - Responsabilità dell'Ente per l'illecito amministrativo di cui all'articolo 25-undecies, lettera f) Dlgs 231/2001 - Sussistenza - Sequestro preventivo delle quote e dei beni della società - Titolarità in capo all'Ente dei beni aziendali - Legittimità - Sussistenza - Diritto di proprietà del socio sui beni aziendali - Illegittimità - Sussistenza

I beni dell'azienda appartengono all'Ente, con conseguente inammissibilità del ricorso del singolo socio contro il sequestro preventivo per illecito "231" derivante da reato di traffico illecito di rifiuti.
Questo quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, con sentenza 38146/2021, chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dal socio di due società siciliane contro il sequestro preventivo disposto sulle quote e sul compendio dei beni di queste ultime. Nella specie, si contestava agli Enti l'illecito di cui all'articolo 25-undecies, lettera f) del Dlgs 231/2001 derivante dai reati di corruzione e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 452-quaterdecies Codice penale. 
La Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ribadisce che la persona fisica non ha alcun diritto, nemmeno pro-quota, sui beni aziendali, che appartengono esclusivamente all'Ente, titolare di autonoma e distinta soggettività giuridica rispetto a quella dei soci. Con la conseguenza che il socio può rivendicare solo il mancato esercizio di poteri e diritti legati alla sua qualità di socio, "ma non anche diritti di proprietà sui beni, di cui non è comproprietario". (IM)

Corte di Cassazione

Sentenza 25 ottobre 2021, n. 38146