Sentenza Corte di Cassazione 24 gennaio 2014, n. 3635
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Confisca - Profitto del reato-presupposto - Inclusione del reato nel catalogo dei reati presupposto previsti dalla legge - Necessità
I reati-presupposto collegati all'indebito profitto dell’ente oggetto di sequestro finalizzato alla confisca sono solo quelli previsti dal Dlgs 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti per reato di dipendenti e collaboratori), pena violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio.
Lo ha ricordato la Cassazione penale nella sentenza 24 gennaio 2014, n. 3635 con cui ha annullato il provvedimento di merito che aveva sequestrato ai fini della confisca ex articoli 19 e 53 Dlgs 231/2001 i beni di un gruppo imprenditoriale accusato di reati ambientali non inclusi al momento della commissione tra quelli individuati dal citato Dlgs 231/2001 (tali reati sono puniti "ex 231" solo dopo il Dlgs 121/2011).
Inoltre i Giudici hanno evidenziato che se il profitto ex Dlgs 231/2001 è il vantaggio economico che deriva immediatamente dal reato-presupposto, la nozione di profitto come risparmio di spesa conseguito dall'ente presuppone comunque l'individuazione di un risultato economico positivo determinato dalla realizzazione del reato contestato. Il Giudice di merito aveva invece inquadrato il profitto come vantaggio patrimoniale pari ai costi futuri che l’impresa avrebbe dovuto sostenere per adeguare gli impianti alle migliori tecnologie disponibili e fare cessare le violazioni delle norme ambientali. Ricostruzione bocciata dalla Cassazione.
Corte di Cassazione
Sentenza 24 gennaio 2014, n. 3635
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