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Responsabilità 231
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 9 febbraio 2022, n. 4583

Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Reato presupposto commesso in Italia nell'interesse o vantaggio dell'Ente - Ente con sede legale all'estero - Applicabilità della disciplina di cui al Dlgs 231/2001 - Giurisdizione nazionale - Sussistenza - Ente con sede principale in Italia - Reato presupposto commesso all'estero - Responsabilità dell'Ente ex articolo 4 del Dlgs 231/2001 - Sussistenza

L'Ente risponde ex Dlgs 231/2001 per l'illecito derivante da reato presupposto commesso in Italia indipendentemente dalla nazionalità della persona giuridica o dalla sede legale in uno Stato estero. 
Lo ha ricordato la Cassazione che con sentenza 4583/2022 ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di responsabilità da reato degli Enti la persona giuridica risponde dell'illecito amministrativo ex Dlgs 231/2001 a prescindere dalla nazionalità dell'impresa o dalla sua sede legale all'estero (nonché dall'esistenza o meno in quello Stato di norme che disciplinano analoga materia), se il reato presupposto è commesso dai legali rappresentanti o da altri soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza in territorio italiano. Il luogo di commissione dell'illecito è quindi quello in cui si consuma il reato presupposto, con la conseguenza che sussiste la giurisdizione nazionale se il reato, come nella specie, è commesso in Italia.
In virtù di tale principio di diritto la Corte respinge le doglianze di un'azienda con sede a San Marino cui era contestato l'illecito amministrativo ex "231" in relazione al reato commesso dai vertici dell'Ente sul territorio italiano. (IM)

 

N.d.R.: il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.

Corte di Cassazione

Sentenza 9 febbraio 2022, n. 4583