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Responsabilità 231
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 12 dicembre 2023, n. 49306

Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Sanzione pecuniaria a carico dell'Ente - Riduzione ex articolo 12, comma 2, Dlgs 231/2001 - Condizioni - Adozione e operatività post factum di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (articolo 6, Dlgs 231/2001) - Necessità - Sussistenza - Responsabilità dell'Ente ex articolo 25-undecies, Dlgs 231/2001 - Reato presupposto di gestione illecita di rifiuti (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006) - Sussistenza

L'Ente ha diritto a una riduzione della sanzione pecuniaria per illeciti "231" se, dopo la commissione del fatto e prima del dibattimento di primo grado, adotta e rende operativo un idoneo modello organizzativo.
A ricordarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza 49306/2023 confermando la responsabilità ex Dlgs 231/2001 di una Spa in relazione al reato presupposto di gestione illecita di rifiuti (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006) commesso dal suo legale rappresentante (che di fatto consentiva, nell'interesse o vantaggio della società, uno smaltimento abusivo di parte dei fanghi di depurazione prodotti).
La Corte, nel rigettare il motivo di ricorso relativo alla mancata concessione dell'attenuante a favore della società, ribadisce che l'articolo 12 del Dlgs 231/2001 consente solo a certe condizioni la riduzione della sanzione pecuniaria comminata a carico dell'Ente. Tra queste, l'ipotesi in cui l'Ente, post factum e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia adottato e "reso operativo" un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non potendo dunque la mera adozione del modello far scattare l'attenuante.
Nel caso di specie, la Corte conferma le argomentazioni con cui il Tribunale di Campobasso aveva deciso di non concedere l'attenuante a favore dell'Ente responsabile, avendo rilevato la genericità del protocollo ambientale adottato dalla società, la mancata individuazione di meccanismi utili a scongiurare la reiterazione dei reati, l'assenza di un efficace sistema di comunicazione dal basso e la mancata nomina dell'Organismo di vigilanza. (IM)

 

N.d.R.: in relazione alla medesima fattispecie la Corte di Cassazione si è pronunciata con la parallela sentenza 50770/2023.

Corte di Cassazione

Sentenza 12 dicembre 2023, n. 49306