Sentenza Corte di Cassazione 6 dicembre 2021, n. 45100
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Società a responsabilità limitata (Srl) unipersonale - Applicabilità del Dlgs 231/2001 (articolo 1) - Condizioni - Distinguibilità dell'interesse dell'Ente da quello dell'unico socio - Accertamento in concreto - Necessità - Sussistenza - Reato presupposto di corruzione propria commesso dall'unico socio (N.d.R.: articolo 319 del Codice penale) - Sussistenza - Imprese individuali - Applicabilità del Dlgs 231/2001 - Insussistenza
Perché la disciplina "231" possa concretamente applicarsi alla società unipersonale a responsabilità limitata è necessario che l'interesse dell'Ente e quello della persona fisica che lo governa siano distinti.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 45100/2021, chiamata a pronunciarsi sull'ambito applicativo soggettivo della disciplina sulla responsabilità degli Enti di cui al Dlgs 231/2001. Nella specie, il Tribunale di Pescara escludeva l'applicabilità del Dlgs 231/2001 nei confronti di tre società unipersonali a responsabilità limitata cui era contestato l'illecito di cui agli articoli 21 e 25 del Dlgs 231/2001 in relazione al reato presupposto di corruzione ex articolo 319 del Codice penale commesso dall'unico socio delle medesime. Il Tribunale ne evidenziava la natura, di fatto, di imprese individuali, come tali non soggette alla disciplina in contestazione.
La Corte, nel censurare la decisione del Tribunale, afferma che, seppur formalmente ai sensi dell'articolo 1 del Dlgs 231/2001 la società a responsabilità limitata unipersonale rientri nell'ambito di applicazione della relativa disciplina, quale soggetto giuridico autonomo e distinto dalla persona fisica del rappresentante, al fine di verificarne la reale assoggettabilità occorre un accertamento in concreto da parte del giudice sulla distinguibilità tra l'interesse della società e quello della persona fisica dell'unico socio. Accertamento che deve fondarsi, specifica il Collegio, sui seguenti elementi: organizzazione della società, attività in concreto posta in essere, dimensione dell'impresa, rapporti tra socio unico e società, esistenza di un interesse sociale e suo effettivo perseguimento. Solo nel caso in cui l'interesse dell'Ente sia distinguibile da quello dell'unico socio potrà applicarsi la disciplina di cui al Dlgs 231/2001. (IM)
N.d.R.: il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.
Corte di Cassazione
Sentenza 6 dicembre 2021, n. 45100
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