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Responsabilità 231
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 7 luglio 2022, n. 26238

Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Reati presupposto - Gestione di discarica abusiva ex articolo 256, comma 3 del Dlgs 152/2006 e truffa ex articolo 640-bis del Codice penale - Sussistenza - Sequestro preventivo ex articoli 53 e 19 del Dlgs 231/2001 - Presupposti - Confiscabilità dei beni che costituiscono il prezzo/profitto del reato - Necessità - Sussistenza - Gravi indizi di responsabilità a carico dell'Ente - Necessità - Esclusione - Profitto del reato - Nozione - Corrispettivo di una prestazione lecita nell'ambito di un affare illecito - Esclusione - Criteri di imputazione della responsabilità degli Enti - Interesse/vantaggio (articolo 5 del Dlgs 231/2001) - Criteri alternativi - Sussistenza - Interesse "misto" (interesse di una pluralità di soggetti) - Ammissibilità - Sussistenza

Ai fini del sequestro preventivo ex Dlgs 231/2001 (per reato presupposto di discarica abusiva) non occorre provare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza essendo sufficiente accertare la confiscabilità dei beni.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza 26238/2022 chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato da una Società per azioni nei cui confronti veniva emesso un decreto di sequestro preventivo ex articoli 19 e 53 del Dlgs 231/2001. Alla base delle indagini, la non corretta esecuzione dei lavori di bonifica e messa in sicurezza di un'ex discarica comunale campana, con conseguente contestazione a carico dei vertici dell'Ente dei reati di truffa ex articolo 640-bis del Codice penale e di gestione di discarica non autorizzata ex articolo 256, comma 3 del Dlgs 152/2006.
La Corte, nel rigettare il ricorso, chiarisce che, in tema di responsabilità dipendente da reato degli Enti, per il sequestro preventivo dei beni di cui è obbligatoria la confisca ex articolo 19 del Dlgs 231/2001 (cioè dei beni che costituiscono il prezzo/profitto del reato) non occorre la prova della sussistenza degli indizi di colpevolezza, né della loro gravità e del "periculum", "essendo sufficiente accertare la confiscabilità dei beni una volta che sia astrattamente possibile sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato". Il Collegio ricorda infatti che il legislatore, nel disciplinare le misure cautelari a carico degli Enti, ha richiesto la verifica dei gravi indizi di responsabilità solo per l'applicazione delle misure interdittive cautelari e non per il sequestro preventivo. (IM)

 

N.d.R.: il presente provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.

Corte di Cassazione

Sentenza 7 luglio 2022, n. 26238