Sentenza Corte di Cassazione 1 marzo 2022, n. 7261
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Rappresentanza in giudizio dell'Ente - Legale rappresentante indagato/imputato del reato da cui dipende l'illecito contestato all'Ente - Divieto di rappresentanza ex articolo 39 del Dlgs 231/2001 - Corollario - Divieto di nominare il difensore di fiducia dell'Ente - Sussistenza
In tema di responsabilità amministrativa degli Enti il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere alla nomina del difensore di fiducia dell'Ente ai sensi del Dlgs 231/2001.
Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione che con sentenza 7261/2022 torna a pronunciarsi sul divieto di rappresentanza di cui all'articolo 39 del Dlgs 231/2001, ai sensi del quale l'Ente partecipa al processo penale tramite il proprio legale rappresentante salvo che tale soggetto sia imputato del reato da cui deriva l'illecito amministrativo contestato alla persona giuridica. Da tale condizione di incompatibilità, precisa la Corte, discende il divieto per il rappresentante legale imputato o indagato del reato presupposto di provvedere alla nomina del difensore di fiducia dell'Ente, con la conseguenza che la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore nominato in violazione del divieto è inammissibile per difetto di legittimazione.
Per tali ragioni la Corte dichiara inammissibile il ricorso presentato, nella specie, dal difensore nominato dalla legale rappresentante di una società siciliana a cui si contestava la commissione del reato nell'interesse o a vantaggio della società stessa. (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 1 marzo 2022, n. 7261
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