Sentenza Corte di Cassazione 17 gennaio 2024, n. 1959
Sicurezza sul lavoro - Macchinari da lavoro - Obbligo dei fabbricanti e fornitori di mettere in circolazione attrezzature conformi alla normativa antinfortunistica - Articolo 23, Dlgs 81/2008 - Violazione - Infortunio del lavoratore - Responsabilità del venditore ex articolo 589, Codice penale - Sussistenza - Esonero - Ipotesi - Responsabilità dell'imprenditore che mette in funzione il macchinario non conforme - Esclusione - Obblighi di garanzia del venditore ex articolo 1490, Codice civile - Sussistenza
In caso di infortunio derivante dall'uso di attrezzature di lavoro non conformi alle norme antinfortunistiche, possono rispondere penalmente sia l'imprenditore che le ha messe in funzione sia il soggetto che le ha vendute.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza 1959/2024 rifacendosi all'articolo 23 del Dlgs 81/2008 che impone ai fabbricanti e fornitori di macchinari da lavoro di mettere in circolazione attrezzature rispondenti alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. E confermando così quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui qualora un infortunio sia dipeso dall'utilizzazione di macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, "la responsabilità dell'imprenditore che li ha messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi".
Sulla base di tale principio la Corte ha confermato la condanna pronunciata dai Giudici Lombardi nei confronti del titolare di una ditta specializzata nel commercio di macchinari da lavoro per aver venduto un macchinario privo del dispositivo di sicurezza da cui era dipesa la morte dell'acquirente. In tal modo violando gli obblighi sopra richiamati previsti dall'articolo 23 del Dlgs 81/2008 (oltre a quelli che il Codice civile pone a carico del venditore). (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 17 gennaio 2024, n. 1959
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