Appalti pubblici, dalla Ue prescrizioni per la riciclabilità delle pale eoliche
Il nuovo regolamento 2026/718/Ue della Commissione europea stabilisce che, ai fini della partecipazione agli appalti pubblici, le pale delle turbine eoliche (sia per impianti onshore che offshore) devono avere un tasso di riciclabilità pari ad almeno il 70%.
Queste nuove regole, che si applicheranno a partire dal 30 giugno 2026, attuano quanto previsto dal regolamento Ue 2024/1735/Ue relativo al "Net zero industry act" per quanto concerne i requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale che devono possedere i beni acquistati dalle pubbliche Amministrazioni tramite appalti.
Ricordiamo che il "Net zero industry act" costituisce il regolamento sull'industria a zero emissioni nato come filiazione del piano industriale del Green Deal, con l’obiettivo di tutelare ed aumentare la produzione di tecnologie pulite nell'Unione europea. Il principio guida è quello di non ancorare il criterio di aggiudicazione degli appalti esclusivamente al prezzo bensì ad ulteriori fattori ambientali premianti, in modo da dare un maggiore vantaggio competitivo alle tecnologie prodotte in Europa.
Il tasso di riciclabilità delle pale previsto dal nuovo regolamento, pari ad un minimo del 70%, va calcolato come peso relativo del materiale riciclabile e deve essere dimostrato, al più tardi, entro la data di esecuzione dell'appalto. La norma tecnica di riferimento per la riciclabilità dei prodotti connessi all'energia, applicabile anche per la valutazione della riciclabilità delle pale eoliche, è la En 45555:2019.
Riferimenti
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Regolamento Commissione Ue 2026/718/Ue
Prescrizioni minime di sostenibilità ambientale per gli appalti pubblici europei di turbine eoliche
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Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 2024/1735/Ue
Prodotti tecnologici a zero emissioni ("Net zero industry act")