Fer in Sardegna: Corte Costituzionale ancora su Lr aree idonee e non idonee
La Lr non preclude la realizzazione di un impianto Fer che ricade sia in area idonea che non idonea e la norma nazionale vieta nelle aree agricole il fotovoltaico solo se con moduli collocati a terra.
Lo ha ribadito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 156/2026, pronunciandosi, ancora una volta, sulla legge regionale della Sardegna in materia di aree idonee e non idonee alle Fer e dichiarando infondate le questioni di legittimità costituzionale.
Come precisa la sentenza, richiamando altre pronunce della stessa Corte Costituzionale, alle Regioni è consentito individuare con legge anche le aree non idonee alle Fer, con la conseguenza che questa qualificazione determina l’impossibilità di accedere alla procedura autorizzativa semplificata ma non si traduce in un divieto assoluto e aprioristico agli impianti.
La compatibilità del singolo progetto che ricade sia in area idonea che in aree non idonea, come nella fattispecie in esame, deve essere pertanto valutata nell'ambito dello specifico procedimento autorizzatorio, bilanciando compiutamente la protezione della natura e la tutela dell'ambiente mediante la riduzione delle fonti di energia inquinanti.
Inoltre la norma nazionale, al fine di contenere l'espansione degli impianti fotovoltaici sui suoli agricoli, per evitare effetti rilevanti come la perdita di suolo coltivabile, non vieta l'installazione di tutti gli impianti di produzione di energia solare, ma soltanto gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.
Riferimenti
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Regimi amministrativi per produzione energia da fonti rinnovabili (cd. "Testo unico rinnovabili")
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Aree idonee e non idonee in Sardegna
Dossier Regioni
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Lr Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20
Misure urgenti di individuazione aree idonee e non idonee impianti energia da fonti rinnovabili e semplificazione procedimenti autorizzativi
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Costituzione della Repubblica italiana
Stralcio - Disposizioni di diretto ed indiretto interesse in materia ambientale
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Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale - Stralcio - Misure in materia di impianti fotovoltaici a terra, contrasto alla crisi idrica, Seveso III, politiche del mare (cd. "Decreto Agricoltura")
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Sentenza Corte Costituzionale 1 ottobre 2026, n. 156
La normativa regionale che disciplina l'ubicazione di un impianto di energia da fonti rinnovabili in un'area in parte idonea in parte non idonea non preclude in assoluto alla sua realizzazione quanto all'impossibilità di accedere alla procedura semplificata e la normativa nazionale non preclude nelle zone agricole la realizzazione di tutti gli impianti di energia da fonte fotovoltaica ma solo quelli con moduli collocati a terra