Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 11 febbraio 2008, n. 6443

Rifiuti - Smaltimento - Responsabile organizzazione - Posizione di garanzia - Sussiste

Deve considerarsi produttore non solo il soggetto dalla cui attività materiale sia derivato un rifiuto ma anche colui al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione, poichè su quest'ultimo è configurabile una posizione di garanzia.
È infatti la persona al vertice dell'organizzazione (aziendale, nel caso di specie) il destinatario delle norme in materia di rifiuti, che deve far rispettare a tutti coloro che da lui dipendono; pertanto egli è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti anche da parte dei soggetti da lui dipendenti, sottoposti o delegati, nonché a controllare che effettivamente tali norme siano rispettate
L'amministratore di una società, secondo la Corte di Cassazione (sentenza 11 febbraio 2008, n. 6443) incorre nella responsabilità penale quantomeno a titolo di colpa nel caso in cui ometta tale controllo.

Corte di Cassazione

Sentenza 11 febbraio 2008, n. 6443