Sentenza Corte di Cassazione 5 marzo 2018, n. 9879
Rifiuti - Discarica non autorizzata - Reato - Articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 - Interpretazione - Senso ampio - Contributo al mantenimento del reato nel tempo - Sanzionabilità
Il concetto di gestione di discarica abusiva, secondo la Corte di Cassazione, comprende qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto a realizzare od anche semplicemente a tollerare e mantenere il grave stato del fatto-reato.
La Suprema Corte (sentenza 9879/2018) ha così dichiarata inammissibile il ricorso contro una condanna inflitta ai sensi dell'articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 (realizzazione o gestione di discarica non autorizzata) dalla Corte di Appello di Lecce, nei confronti di un soggetto ritenuto coresponsabile della trasformazione di un fondo, precedentemente adibito ad opificio industriale, "in contenitore di beni destinati ad un mero accumulo senza alcun ulteriore riutilizzo".
Secondo la Suprema Corte, che si richiama a propri precedenti, la fattispecie sanzionatoria in questione riguarda non solo le condotte di iniziale trasformazione di un sito a luogo adibito a discarica, ma anche tutte quelle che contribuiscano a mantenere tali, nel corso del tempo, le condizioni del sito stesso.
Corte di Cassazione
Sentenza 5 marzo 2018, n. 9879
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