Sentenza Tar Lazio 3 febbraio 2023, n. 1962
Rifiuti - Impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti da demolizione dei veicoli fuori uso dalla rottamazione dei macchinari e delle apparecchiature deteriorati ed obsoleti - Autorizzazione - Competenza del Comune - Articolo 6, Lr Lazio 9 luglio 1998, n. 27 - Illegittimità costituzionale - Violazione della attribuzione di competenze alla Regione decisa dal Legislatore statale - Articoli 196 e 208, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Effetti - Inapplicabilità dell'articolo 6-bis, Lr Lazio 27/1998 sull'autorizzazione provvisoria comunale degli impianti di trattamento veicoli fuori uso in attesa di delocalizzazione in altro sito e da autorizzarsi ex articolo 208, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
È illegittimo non solo il potere dei Comuni del Lazio di autorizzare in via definitiva gli impianti di autodemolizione, ma anche il rilascio dell'autorizzazione provvisoria in pendenza della delocalizzazione dell'impianto.
A deciderlo il Tar Lazio con la sentenza 3 febbraio 2023, n. 1962. Oggetto della decisione una autorizzazione provvisoria alla prosecuzione attività per un impianto di trattamento di veicoli fuori uso (nelle more della delocalizzazione in altro sito) da parte di un Comune del Lazio sulla base dell'articolo 6-bis della Lr 27/1998 che aveva disegnato le competenze in materia pre Dlgs 152/2006. Dopo l'intervento del Codice ambientale che ha indicato nella Regione l'Ente competente in materia era intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 189/2021 dichiarando illegittimo (ex tunc dal 2006, data di vigenza del Dlgs 152/2006) l'articolo 6, Lr Lazio 27/1998 sul potere dei Comuni per il rilascio dell'autorizzazione per gli impianti di autodemolizione, proprio per violazione delle competenze ridisegnate dal Codice ambientale.
Nulla diceva la Corte sul potere di autorizzazione provvisoria alla prosecuzione attività ex articolo 6-bis, Lr 27/1998 sempre rilasciata dal Comune in attesa della delocalizzazione dell'impianto nei nuovi siti individuati dall'Amministrazione e da autorizzare ex articolo 208, Dlgs 152/2006. Secondo il Tar Lazio i presupposti dell'articolo 6-bis, Lr 27/1998 sono gli stessi dell'articolo 6 dichiarato illegittimo dalla Consulta. Quindi, sebbene la disposizione non risulta caducata ex tunc con effetti erga omnes, essa è tuttavia inapplicabile in quanto "conseguenza automatica" della declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma, il citato articolo 6, a cui è legata da un nesso di complementarità e insieme di subordinazione funzionale. Pertanto sono illegittimi gli atti emessi ai sensi del citato articolo 6-bis, Lr Lazio 27/1998. (FP)
N.d.R.: nello stesso tenore si veda la sentenza del Tar Lazio 14 marzo 2023, n. 4489.
Tar Lazio
Sentenza 3 febbraio 2023, n. 1962
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