Sentenza Tar Lazio 3 novembre 2022, n. 14350
Rifiuti - Veicoli fuori uso (N.d.R. articolo 1, Dlgs 209/2003) - Autorizzazione ex articolo 208, Dlgs 152/2006 per impianto trattamento di veicoli fuori uso - Autorità competente - Comune ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere b) e c), della Lr Lazio 27/1998 - Sopravvenuta illegittimità costituzionale della norma in corso di giudizio - Sentenza Corte Costituzionale 7 ottobre 2021, n. 189 - Effetti - Caducazione retroattiva della disposizione regionale dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del Dlgs 152/2006 - Conseguenze - Provvedimento comunale nullo per incompetenza assoluta - Esclusione - Provvedimento annullabile ex articolo 21-octies, legge 241/1990 per incompetenza relativa - Sussistenza
L'autorizzazione ex articolo 208, Dlgs 152/2006 rilasciata nel Lazio da un Comune ad un impianto di autodemolizione per una legge regionale poi dichiarata illegittima non è nulla ma solo annullabile.
Il principio è stato affermato dal Tar Lazio nella sentenza 3 novembre 2022, n. 14350 in relazione alla autorizzazione comunale ex articolo 208, Dlgs 152/2006 allo svolgimento dell'attività di autodemolizione. Il provvedimento comunale era stato emanato in base all'articolo 6 della legge regionale 27/1998 con cui i Comuni erano stati delegati all'attività autorizzatoria. Poi è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale 189/2021 che ha dichiarato illegittima la norma laziale con valore retroattivo erga omnes a decorrere dall'entrata in vigore del Dlgs 152/2006 che assegnava alla Regione la competenza in materia.
Essendo pendente il giudizio sul provvedimento comunale in questione il Tar non può che prendere atto della sentenza della Consulta che priva il Comune del potere autorizzatorio per gli impianti di autodemolizione in modo retroattivo. Peraltro, affermano i Giudici, non ci troviamo in un caso di nullità del provvedimento amministrativo per incompetenza assoluta (nel caso di specie il Comune era competente in base alla norma della legge 27/1998 poi dichiarata illegittima); il caso di specie è quello di semplice illegittimità-annullabilità per incompetenza relativa. (FP)
Tar Lazio
Sentenza 3 novembre 2022, n. 14350
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