Sentenza Corte di Cassazione 11 marzo 2009, n. 10711
Fanghi da cave – Regime ex articolo 185, Dlgs 152/2006 – Esclusione dal campo di applicazione norme sui rifiuti – Limitatamente ai fanghi provenienti da diretto sfruttamento della cava
Sono esclusi dal regime dei rifiuti solo i fanghi che provengono direttamente dallo sfruttamento della cava e non quelli derivanti da diversa e successiva lavorazione delle materie prime.
È quanto sottolineato dalla Corte di Cassazione, che con sentenza 11 marzo 2009 n. 10711 ha condotto una ricognizione dell’articolo 185, Dlgs 152/2006, laddove esclude dal suo campo di applicazione “i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave”.
Per il Giudice di legittimità il tenore della norma esclude dal regime dei rifiuti solo i materiali derivanti dallo sfruttamento delle cave nella misura in cui restano entro il ciclo produttivo dell’estrazione e connessa pulitura. Una volta esaurito il ciclo estrattivo, gli inerti residui che vengono ammassati o destinati allo smaltimento sono invece rifiuti.
Corte di Cassazione
Sentenza 11 marzo 2009, n. 10711
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