Sentenza Corte di Cassazione 29 maggio 2009, n. 22468
Materiali estrattivi provenienti da cave - Esclusione dal campo di applicazione del Dlgs 152/2006 - Fanghi risultanti dalla prima ripulitura - Requisiti - Sussiste
Quando il materiale fangoso non esula dal normale ciclo estrattivo autorizzato, rimane ferma la deroga prevista dall’articolo 185 del Codice ambientale.
Il lavaggio necessario per separare il materiale commerciale, costituisce — al pari della setacciatura e della grigliatura — attività ontologicamente successiva alla estrazione vera e propria (sentenza 22468/2009).
Rimane quindi ferma la riconducibilità dei fanghi e dei limi derivanti dalla prima pulitura dei materiali estratti, nell’alveo dell’esclusione prevista dall’articolo 185 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, il quale stabilisce la non applicabilità della Parte IV del cd. “Codice ambientale” ai “rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave”.
Nel caso di eventuali modalità di trattamento del materiale che comportino ricadute negative sulle acque fluviali, secondo la Suprema Corte, la normativa a tutela delle acque può comunque costituire punto di riferimento.
Corte di Cassazione
Sentenza 29 maggio 2009, n. 22468
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