Sentenza Corte di Cassazione 23 giugno 2011, n. 25193
Attività estrattive - Dlgs 152/2006 - Limi di prima pulitura - Esclusione dal campo di applicazione della Parte IV del Dlgs 152/2006 - Sussiste
I limi provenienti dalla prima pulitura connessa all’attività estrattiva derivano direttamente dallo sfruttamento della cava, e sono quindi esclusi dal rispetto della Parte IV del “Codice ambientale” sulla gestione dei rifiuti.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione (sentenza 25193/2011) nell’annullare una sentenza di condanna per gestione illecita di rifiuti, in virtù della mancata indagine sulla provenienza dei fanghi.
Quando i fanghi derivano direttamente dall’attività estrattiva e dalle connesse attività di cernita e pulizia, ricorda la Cassazione, vanno considerati esclusi dal regime sui rifiuti ex Dlgs 152/2006 in virtù dell’espressa previsione contenuta nell’articolo 186 dello stesso; rimangono comunque salve le eventuali ricadute negative sull’ambiente e il rispetto della normativa a tutela delle acque.
Quando i fanghi derivano invece da una nuova e diversa lavorazione del materiale estratto, scatta invece l’integrale applicazione della Parte IV del Codice ambientale sulla gestione dei rifiuti.
Corte di Cassazione
Sentenza Corte di Cassazione 23 giugno 2011, n. 25193
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