Sentenza Consiglio di Stato 19 marzo 2009, n. 1612
Bonifiche - Articolo 192, Dlgs 152/2006 - Proprietario del suolo - Responsabilità oggettiva - Non configurabile
Il proprietario di un fondo sul quale siano stati abbandonati rifiuti non può essere considerato responsabile dell’inquinamento e perciò obbligato alla bonifica dello stesso solo in virtù di tale sua qualità.
Il Consiglio di Stato (sentenza 19 marzo 2009, n. 1612) ha affermato che il Legislatore ha chiaramente formulato l’articolo 192, Dlgs 152/2006 (e prima l’analogo articolo 14, Dlgs 22/1997) nel senso che il proprietario può essere ritenuto responsabile solo qualora sia ravvisabile un suo comportamento doloso o colposo.
Non è quindi possibile che la Pa imponga ad un soggetto un obbligo di bonifica basato solo sulla qualità di proprietario del fondo.
Consiglio di Stato
Sentenza 19 marzo 2009, n. 1612
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