Sentenza Corte di Cassazione 28 aprile 2017, n. 20237
Rifiuti - Abbandono - Responsabili di associazione senza scopo di lucro - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Sanzione penale - Applicabilità - Bonifiche - Mancata comunicazione di evento potenzialmente inquinante - Sanzione penale - Articolo 257, comma 1, Dlgs 152/2006 - Superamento delle Csc - Prescinde
Le associazioni con finalità non lucrativa rientrano nella nozione di "Enti" di cui all'articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006, e quindi, nel caso abbandonino rifiuti, si applica la sanzione penale.
A dirlo è la Corte di Cassazione (sentenza 20237/2017) che ha così motivato la conferma di una sentenza di condanna, inflitta dal Tribunale di Cassino (FR) al Presidente di un'associazione sportiva dilettantistica di tiro al volo, per abbandono incontrollato dei rifiuti prodotti dall'attività (resti di piattelli, borre in plastica, bossoli esplosi e pallini di piombo).
Secondo la Suprema Corte, la "genericità" del Dlgs 152/2006, laddove sanziona penalmente l'abbandono di rifiuti da parte di "titolari di imprese e responsabili di enti", è chiaramente finalizzata alla massima estensione dell'operatività della norma ed è quindi tale da comprendere qualunque ente giuridico, ivi compresi quelli associativi.
La caratteristica di organizzazione stabile di più persone per lo svolgimento di un'attività comune, motiva il Giudice, consente infatti di superare la presunzione di minore incidenza sull'ambiente che il "Codice ambientale" riserva agli abbandoni effettuati da singoli soggetti privati i quali, in quanto slegati da qualsiasi intento economico, sono sanzionati solo a livello amministrativo.
Corte di Cassazione
Sentenza 28 aprile 2017, n. 20237
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