Sentenza Corte di Cassazione 1° febbraio 2011, n. 3633
Rifiuti - Dlgs 152/2006 - Abbandono - Condanna del Giudice penale - Subordinazione del dissequestro del sito alla bonifica - Non legittima
Erra il Giudice penale che condiziona la restituzione dell’area sottoposta a sequestro preventivo alla bonifica della stessa; solo la sospensione condizionale della pena può essere subordinata al ripristino delle aree inquinate da rifiuti.
Nel caso di condanna per altri reati che cagionino danni ambientali, la sospensione condizionale può invece essere subordinata a bonifiche non legislativamente regolamentate, in quanto “eliminazione delle conseguenze dannose del reato” (articolo 165 C.p.).
La Corte di Cassazione (sentenza 3633/2011) ricorda che ex articolo 323 C.p.p., in sede di condanna il Giudice deve sempre ordinare la restituzione delle cose sequestrate, a meno che ne venga disposta la confisca o il mantenimento del sequestro a fini conservativi.
È quindi illegittimo il decreto penale di condanna per gestione non autorizzata di rifiuti (articolo 256 del Dlgs 152/2006) e intervento non autorizzato dal Tu edilizia (Dpr 380/2001), quando subordina il dissequestro del deposito dell’attività alla bonifica dello stesso.
Corte di Cassazione
Sentenza 1° febbraio 2011, n. 3633
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: