Sentenza Corte Costituzionale 7 dicembre 2010, n. 350
Albo nazionale gestori ambientali - Articolo 212 del Dlgs 152/2006 - Procedure e iscrizione - Competenza statale esclusiva - Sussistenza
La Giunta provinciale non può nè disciplinare né regolamentare le procedure e l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, lo ribadisce la Corte Costituzioniale.
La Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 11/2009, nella parte in cui prevede che “la Giunta provinciale può disciplinare le procedure e l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali”, per violazione dell’articolo 212 del Dlgs 152/2006 (Codice ambientale) il quale reca una disciplina inderogabile per quanto riguarda procedure e termini di iscrizione all’Albo.
Nello specifico, la bocciatura è arrivata per violazione di un giudicato costituzionale, in quanto la Corte Costituzionale aveva già dichiarato incostituzionale la precedente disposizione in materia della stessa Provincia (sentenza 315/2009 sulla Lr 4/2008 nella parte in cui prevedeva che “la Giunta provinciale può emanare disposizioni per regolamentare le procedure e l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale”), dalla quale la successiva Lr 11/2009 si differenzia esclusivamente a livello "lessicale".
Corte Costituzionale
Sentenza 7 dicembre 2010, n. 350
(Gu 9 dicembre 2010 n. 49)
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