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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 7 dicembre 2010, n. 350

Albo nazionale gestori ambientali - Articolo 212 del Dlgs 152/2006 - Procedure e iscrizione - Competenza statale esclusiva - Sussistenza

La Giunta provinciale non può nè disciplinare né regolamentare le procedure e l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, lo ribadisce la Corte Costituzioniale.
La Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 11/2009, nella parte in cui prevede che “la Giunta provinciale può disciplinare le procedure e l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali”, per violazione dell’articolo 212 del Dlgs 152/2006 (Codice ambientale) il quale reca una disciplina inderogabile per quanto riguarda procedure e termini di iscrizione all’Albo.
Nello specifico, la bocciatura è arrivata per  violazione di un giudicato costituzionale, in quanto la Corte Costituzionale aveva già dichiarato incostituzionale la precedente disposizione in materia della stessa Provincia (sentenza 315/2009 sulla Lr 4/2008 nella parte in cui prevedeva che “la Giunta provinciale può emanare disposizioni per regolamentare le procedure e l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale”), dalla quale la successiva Lr 11/2009 si differenzia esclusivamente a livello "lessicale".

Corte Costituzionale

Sentenza 7 dicembre 2010, n. 350

(Gu 9 dicembre 2010 n. 49)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Modifica dell'art. 45 della legge della Provincia di Bolzano n. 4 del 2006 - Gestione dei rifiuti e tutela del suolo - Attribuzione alla Giunta provinciale della facoltà di disciplinare le procedure e l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per lo svolgimento di attività riguardanti i rifiuti - Violazione del giudicato costituzionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle censure ulteriori. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2009, n. 11, art. 18, comma 2, che modifica l'art. 45 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4. - Costituzione, art. 136 (art. 117, commi primo e secondo, lett. s); Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige /Südtirol, artt. 4, 5, 8 e 9).