Sentenza Corte di Cassazione 11 dicembre 2015, n. 48952
Rifiuti - Rottami ferrosi - Identificazione come pericolosi - Condizioni commercio ambulante ex articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 - Insussistenza - Gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Configurabilità
Il presupposto necessario affinché si possa parlare di commercio ambulante ai sensi dell’articolo 266, comma 5, del Codice ambientale è che oggetto dell’autorizzazione siano solo rifiuti non pericolosi.
La Corte di Cassazione ha con sentenza 11 dicembre 2015 n. 48952 precisato come l’attività di raccolta e trasporto rifiuti, effettuata in forma ambulante, non integra il reato di gestione illecita ex articolo 256, Dlgs 152/2006 solo a condizione che il soggetto sia in possesso di titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività commerciale (ex articolo 21, Dlgs 152/2006), che si tratti di rifiuti oggetto del suo commercio e che questi siano tassativamente non pericolosi.
Nel caso in esame, l’imputato commercializzava in forma ambulante rottami ferrosi pericolosi, integrando con questa azione il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, non potendo invocare l’iscrizione all’Albo gestori ambientali, non essendo valida a monte l’autorizzazione al commercio ambulante di rifiuti pericolosi.
Corte di Cassazione
Sentenza 11 dicembre 2015, n. 48952
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