Sentenza Corte di Cassazione 13 ottobre 2011, n. 36979
Deposito non controllato di rifiuti - Dlgs 152/2006 - Deposito temporaneo - Requisiti - Scarichi di acque reflue industriali - Autorizzazioni
In presenza di abbandono “alla rinfusa” e non per categorie omogenee di rifiuti è esclusa la configurabilità del deposito temporaneo, con conseguente applicazione della normativa – e delle sanzioni – in materia di gestione dei rifiuti.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione nel confermare la condanna per deposito incontrollato di rifiuti ex articolo 256 del Dlgs 152/2006 a carico del titolare di un’impresa sorpresa a depositare bidoni e barattoli contenenti residui di vernici e oli industriali sul suolo e comunque su supporti inadeguati (sentenza 36979/2011).
La tenuta del deposito per categorie omogenee di rifiuti e l’applicazione di criteri di stoccaggio rispettosi dell’ambiente rappresentano difatti condizioni sine qua non per la configurabilità del “deposito temporaneo” ex articolo 183 del Dlgs 152/2006, ricorda la Cassazione.
Corte di Cassazione
Sentenza 13 ottobre 2011, n. 36979
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