Sentenza Corte di Cassazione 9 marzo 2012, n. 3756
Rifiuti urbani - articolo 238 del Dlgs 152/2006 - Smaltimento - Tariffa di igiene ambientale ("Tia1") - Natura tributaria - Assoggettamento a Iva - Esclusione
Definitivamente chiusa (forse) la vicenda relativa alla natura tributaria o non tributaria della Tia, oggetto di innumerevoli interventi, spesso contraddittori e talvolta confusi, da parte del Governo, dei Giudici e del Legislatore.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 9 marzo 2012, n. 3756 ha affermato in modo inequivocabile che gli importi pretesi dal Comune a titolo di tariffa di igiene ambientale (cd. Tia1, prevista e disciplinata dall'articolo 49, Dlgs 22/1997) non sono assoggettabili a Iva.
La sentenza della Cassazione mette fine a una diatriba che dura da quando è stata introdotta la tariffa integrata ambientale ad opera dell'articolo 238, Dlgs 152/2006 (cd. Tia2), che avrebbe dovuto abrogare e sostituire la Tia1; ciò non è mai avvenuto (nè mai avverrà, posto che dal 1° gennaio 2013 entrambi i tributi verranno sostituiti dal nuovo tributo comunale rifiuti e servizi previsto dall'articolo 14, Dl 201/2011 — cd. Res).
La ravvisata (dal Governo) identità tra le due tariffe è stata ripetutamente smentita e respinta dalla giurisprudenza: la Corte costituzionale prima (sentenza 238/2009) e la Cassazione ripetutamente poi (sentenze 14903/2010 e 25929/2011) hanno affermato la sostanziale identità tra la Tia1 e la Tarsu (entrambe, quindi, tributi), ma non quella tra Tia1 e Tia2.
Corte di Cassazione
Sentenza 9 marzo 2012, n. 3756
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