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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 23 maggio 2012, n. 19435

Rifiuti - Dlgs 152/2006 - Deposito non autorizzato - Offensività della condotta - Sussiste

Il deposito di rifiuti non autorizzato è un reato la cui sussistenza deriva anche solo dalla minaccia della lesione del bene ambiente, e in esso rientra anche la condotta di chi non si preoccupa se la propria attività deve essere autorizzata o no.
Come in tutti i reati di pericolo, afferma la Cassazione (sentenza 23 maggio 2012, n. 19435) non può quindi in alcun modo ritenersi inoffensivo il comportamento di chi non sapendo quale sia la normativa applicabile per la realizzazione di un deposito temporaneo, lo realizza comunque, nè tantomeno dedurre l'inoffensività della condotta dal fatto che non vi è stata compromissione dell'ambiente, in quanto trattandosi di reato di pericolo, come detto, basta la minaccia di tale compromissione.
L'imputato avrebbe dovuto, sulla base del criterio dell'ordinaria diligenza, espletare ogni accertamento possibile per conoscere la normativa vigente in materia.

Corte di Cassazione

Sentenza 23 maggio 2012, n. 19435