Sentenza Corte di Cassazione 11 maggio 2012, n. 17823
Rifiuti da demolizione - Dlgs 152/2006 - Oggettivamente destinati all'abbandono - Recupero - Condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto - Sottoprodotti - Necessità preventiva organizzazione per riutilizzo
Se non si compie alcuna attività di recupero ancorché rivolta alla mera verifica dei presupposti per la cessazione della qualifica di rifiuto, i materiali eterogenei derivanti dalla demolizione di edifici costituiscono rifiuti.
Per la Cassazione i materiali da costruzione e demolizione rientrano nel novero dei rifiuti in quanto oggettivamente destinati all’abbandono, qualifica che possono perdere una volta sottoposti ad attività di recupero nel rispetto dei precisi adempimenti stabiliti dal Dlgs 152/2006, in mancanza dei quali vanno considerate cose di cui il detentore ha l’obbligo di disfarsi (sentenza 17823/2012).
La Suprema Corte ha così confermato la condanna per abbandono di rifiuti dovuta al deposito sul terreno di 200 metri cubi di pietrame da demolizione, misto a residui di impianti igienico-sanitari e elementi ferrosi e legnosi vari, escludendone altresì la possibile qualificazione come “sottoprodotti” vista l’assenza della preventiva organizzazione per il riutilizzo.
Corte di Cassazione
Sentenza 11 maggio 2012, n. 17823
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: