Sentenza Corte di Cassazione 7 marzo 2022, n. 8088
Rifiuti - Terre e rocce da scavo - Qualifica come sottoprodotti - Principi informatori - Approvazione di un progetto che disciplini il reimpiego e prova dell'avvenuto rispetto dell'obbligo di reimpiego secondo il progetto - Continuità normativa tra articolo 186 del Dlgs 152/2006, Dm 161/2012 e Dpr 120/2017 - Sussistenza - Obbligo di gestire le terre da scavo in maniera conforme alle disposizioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di utilizzo - Articolo 4, Dpr 120/2017 - Cantieri di piccole dimensioni - Articolo 21, Dpr 120/2017 - Semplificazione degli adempimenti in attuazione della legge delega - Sussistenza - Mancata dimostrazione dei presupposti - Reato di deposito incontrollato di rifiuti - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Attività finalizzata a un successivo smaltimento dei rifiuti - Permanenza del reato - Sussistenza
I principi informatori della disciplina che consente di sottrarre le terre da scavo alla disciplina sui rifiuti, pur dopo l'abrogazione dell'articolo 186 del Dlgs 152/2006, hanno trovato sostanziale conferma nel Dpr 120/2017.
In particolare, ricorda la Corte di Cassazione nella sentenza 4781/2022, nel passaggio tra l'articolo 186 del Dlgs 152/2006, il Dm 161/2012 (primo regolamento sulle terre da scavo) e il Dpr 120/2017 (secondo regolamento attualmente vigente) è stato sempre affermato che le terre da scavo sono sottratte alla disciplina sui rifiuti solo in presenza di caratteristiche chimiche che escludano una effettiva pericolosità per l'ambiente, di approvazione di un progetto che ne disciplini il reimpiego e di prova dell'avvenuto rispetto dell'obbligo di reimpiego secondo il progetto.
La Cassazione ha così deciso di dichiarare inammissibile il ricorso presentato contro una sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006, inflitta dal Tribunale di Verbania al legale rappresentante di un'azienda ritenuta responsabile del deposito incontrollato di rifiuti costituiti in terre da scavo, che in giudizio non è riuscito a fornire la prova della sussistenza delle condizioni previste per l'operatività del più favorevole regime relativo ai "sottoprodotti". (AG)
Corte di Cassazione
Sentenza 7 marzo 2022, n. 8088
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