Sentenza Corte di Cassazione 8 maggio 2024, n. 18020
Rifiuti - Materiale derivante da attività di demolizione di un edificio - Esclusione dalla disciplina - Qualifica di sottoprodotto e non di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Esclusione - Ragioni - Attività di demolizione di un edificio non definibile "processo di produzione" ai sensi dell'articolo 184-bis, comma primo, lettera a) del Dlgs 152/2006 - Sussistenza
I materiali che derivano dall'attività di demolizione di un edificio vanno classificati come rifiuti perché tale attività non è un "processo di produzione" da cui possono originare "sottoprodotti".
La conferma arriva dalla Corte di Cassazione con la sentenza 8 maggio 2024, n. 18020. Per godere del regime di favore dei sottoprodotti anziché ricadere sotto le norme sui rifiuti i residui devono essere frutto di un processo di produzione, come prevede l'articolo 184-bis, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006. Nel caso di specie la demolizione di un edificio, che può avvenire per svariati motivi non è finalizzata alla produzione di alcun bene ma all'eliminazione dell'edificio stesso, il quale non può essere considerato un "prodotto" dell'attività di demolizione.
L'attività di demolizione non è la premessa di una costruzione che può realizzarsi anche a prescindere da una previa demolizione. La normativa stabilisce che il sottoprodotto deve "trarre origine", quindi provenire direttamente, da un "processo di produzione", dunque da un'attività chiaramente finalizzata alla realizzazione di un qualcosa ottenuto attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali. Inoltre attribuire la qualifica di sottoprodotti ai materiali derivanti da attività di demolizione sarebbe in contrasto con l'articolo 184 del Dlgs 152/2006, che li qualifica espressamente come rifiuti. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 8 maggio 2024, n. 18020
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