Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 16 luglio 2019, n. 31232

Rifiuti - Traffico organizzato di rifiuti speciali non pericolosi abbandonati - Articolo 260, Dlgs 152/2006, ora articolo 452-quaterdecies, Codice penale - Abbandono nel cantiere di rifiuti misti di attività da costruzione e demolizione - Qualificazione come sottoprodotti - Esclusione - Mancanza dei requisiti di legge - Responsabilità penale - Sussistenza - Responsabilità amministrativa della società per reato degli amministratori - Articolo 25-undecies, Dlgs 231/2001 - Mancanza del modello organizzativo - Responsabilità - Sussistenza

La mancanza di un modello organizzativo ex Dlgs 231/2001 idoneo a prevenire il reato di abbandono di rifiuti commesso dai manager, rende la società responsabile.
Lo ha rilevato la Cassazione nella sentenza 16 luglio 2019, n. 31232 confermando il sequestro di un'area in Puglia dove erano stati rinvenuti, in rilevante quantità, rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da attività di demolizione e non sottoposti ad alcun trattamento in violazione degli articoli 256 Dlgs 152/2006 e 452-quaterdecies, Codice penale (già articolo 260, Dlgs 152/2006). Nessuna prova aveva dedotto la società per contestare la ricostruzione dell'accusa che potesse consentire di affermare che il materiale rinvenuto presso il cantiere sia stato oggetto di trattamento e che avesse i requisiti dell'aggregato riciclato, idoneo al reimpiego (almeno) quale sottofondo. Pertanto esisteva il fumus (possibilità di commissione del reato) idoneo a legittimare il sequestro.
La responsabilità dei manager per il traffico organizzato di rifiuti implicava anche la responsabilità ammnistrativa della società ai sensi dell'articolo 25-undecies del Dlgs 231/2001: l'ente infatti era privo di un modello organizzativo idoneo a prevenire tale reato ed era evidente il vantaggio per la società derivante dalla commissione dell'illecito consistente nel significativo risparmio di spesa per aver interrato rifiuti senza che venissero trattati. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 16 luglio 2019, n. 31232