Sentenza Corte di Cassazione 12 giugno 2012, n. 23112
Rifiuti - Spedizioni ex regolamento 1013/2006 - Sequestro container - Vettore - Ruolo di garanzia - Prescrizioni in sede di dissequestro - Legittime
Il vettore non può essere escluso a priori dal novero dei soggetti che, alla luce del regolamento 1013/2006, devono sostenere le spese di ripresa o smaltimento di una spedizione illegale di rifiuti.
Rimane naturalmente fermo il diritto di rivalsa del vettore nei confronti degli altri soggetti responsabili, precisa la Corte di Cassazione nella sentenza 23112/2012.
Con riferimento al provvedimento del Gip che ha legittimamente subordinato il dissequestro del container (contenente rifiuti speciali invece che ricambi per auto) alla previa bonifica dello stesso, sentenzia poi la Suprema Corte, il vettore proprietario dello stesso non può invocare la non consapevolezza del contenuto.
Tali prescrizioni tese a evitare il protrarsi dell’utilizzo illegale del container, sono rispettose dell’articolo 84 delle disposizioni attuative al C.p.p. che, in materia di prescrizioni in sede di dissequestro, non fa distinzioni in base all’appartenenza del bene.
Corte di Cassazione
Sentenza 12 giugno 2012, n. 23112
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