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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 7 dicembre 2018, n. 54703

Rifiuti – Spedizioni trasnfrontaliere – Paesi non membri Ocse – Garanzia e formalità previste da Stati riceventi – Recepimento a livello comunitario – Sussistenza – Licenza ASQIQ per esportazioni verso la Repubblica popolare cinese – Obbligatorietà - Articolo 194, Dlgs 152/2006 – Violazione – Delitto di traffico illecito di rifiuti – Articolo 452-quaterdecies, C.p. (ex articolo 260, Dlgs 152/2006) – Configurabilità

In materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, il mancato rispetto delle garanzie e delle formalità previste dagli Stati riceventi, quand'anche non membri Ocse, integra il carattere abusivo dell'esportazione.
Le garanzie in questione, precisa la Corte di Cassazione nella sentenza 54703/2018, sono richiamate dai regolamenti comunitari che regolano la materia. La loro violazione, in applicazione dell'articolo 194 (Spedizioni transfrontaliere) del Dlgs 152/2006, rende quindi configurabile, nella ricorrenza dei restanti presupposti, il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti.

Nel caso specifico giunto in giudizio, relativo a una esportazione di rifiuti non pericolosi di tipo plastico verso la Repubblica popolare cinese, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal soggetto notificatore della spedizione contro la condanna, inflittagli dal Tribunale di Genova, ai sensi dell'articolo 260 del Dlgs 152/2006 (ora articolo 452-quaterdecies, C.p.).
A tal fine è risultato decisivo il fatto che la licenza AQSIQ allegata alla documentazione – obbligatoria per l'esportatore ai sensi dell’allegato VII del regolamento 1013/2006/Ce – non fosse intestata al soggetto ricorrente, responsabile dell'intera operazione di spedizione, bensì a una società terza intermediaria.

Corte di Cassazione

Sentenza 7 dicembre 2018, n. 54703