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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 21 giugno 2021, n. 24159

Rifiuti - Traffico illecito di rifiuti - Articolo 452-quaterdecies Codice penale - Configurabilità - Anche in presenza di una autorizzazione unica ambientale ex Dpr 59/2013 - Possibilità - Sussistenza - Condizioni - Concreta gestione dei rifiuti totalmente difforme dall'attività autorizzata - Sussistenza - Traffico illecito di rifiuti - Elementi tipici del reato - Realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie, finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto, con la predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo in assenza di autorizzazione o in violazione della stessa- Sussistenza

Avere una autorizzazione alla gestione dei rifiuti non salva dal reato di traffico illecito se la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall'attività autorizzata.
Lo ha ricordato la Cassazione nella sentenza 21 giugno 2021, n. 24159 confermando le statuizioni della Corte di merito calabrese. In particolare, il reato di traffico illecito di rifiuti ex articolo 452-quaterdecies Codice penale, si può configurare anche quando, come nel caso di specie l'autore del reato possiede una autorizzazione al trattamento rifiuti (nella specie una Aua ex Dpr 59/2013). Il concetto di "abusività" della gestione – tra gli elementi della fattispecie del traffico illecito di rifiuti - può quindi scattare anche se si è in possesso di autorizzazione ma concreta gestione dei rifiuti risulta totalmente difforme dall'attività autorizzata tale da non potere essere ricondotta al titolo abilitativo.
Allo stesso modo, e a contrario, puntualizzano i Supremi Giudici, la mancanza di autorizzazione alla gestione (abusività della condotta) non costituisce requisito determinante per la configurazione del delitto di traffico illecito di rifiuti ma va interpretato con gli altri elementi tipici della fattispecie (realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie, finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto, con la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo). (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 21 giugno 2021, n. 24159