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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 26 febbraio 2013, n. 9214

Bonifica di sito contaminato - Articolo 257, Dlgs 152/2006 - Reato di omessa bonifica - Presupposti - Estinzione del reato - Requisiti

Il reato di omessa bonifica previsto dall'articolo 257, Dlgs 152/2006 può configurarsi solo quando il soggetto responsabile dell'inquinamento inizia la bonifica dei luoghi sulla base di un progetto approvato dall'autorità competente.
Di conseguenza, secondo la Cassazione (sentenza 26 febbraio 2013, n. 9214) nell'ipotesi in cui vi sia stato il superamento della soglia di rischio (e quindi sia necessario bonificare) e sia stato approvato un progetto di bonifica, il reato sussiste e continua a sussistere, trattandosi di reato permanente, fintantochè la bonifica non sia portata a compimento. Se invece il progetto di bonifica non è stato approvato dall'autorità competente, il reato non è configurabile.
Ricordiamo che nel nostro Paese circa il 3% del territorio nazionale è contaminato e in attesa di bonifica e che secondo la Relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti si ha un sostanziale congelamento di ampie porzioni del territorio sottratte così da anni allo sfruttamento economico e/o industriale.

Corte di Cassazione

Sentenza 26 febbraio 2013, n. 9214