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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Corte di Cassazione 30 aprile 2019, n. 17813

Danno ambientale e bonifiche - Omessa bonifica - Articolo 257, Dlgs 152/2006 - Configurabilità del reato - Solo in caso di mancato rispetto del progetto di bonifica approvato dall'Autorità - Esclusione - Responsabilità di chi ha causato l'inquinamento - Configurabilità - Articolo 242, Dlgs 152/2006 - In caso di impedimento della formazione del progetto di bonifica attraverso la mancata effettuazione del piano di caratterizzazione - Sussistenza - Permanenza del reato - Dal momento in cui nasce l'inquinamento qualificato e l'obbligo del responsabile di attivarsi per pervenire al progetto di bonifica

Il reato di omessa bonifica si configura non solo quando il soggetto obbligato non effettua la bonifica in conformità al progetto approvato dalla P.A. ma anche quando impedisce il formarsi del progetto stesso.
Conscia di due linee interpretative sull'articolo 257 del Dlgs 152/2006, la Corte di Cassazione nella sentenza 30 aprile 2019, n. 17813 ha sposato l'interpretazione "sistematica" più che quella letterale, nell'ambito di un procedimento a carico del presidente di un consorzio di gestione di una ex discarica in Basilicata accusato di omessa bonifica. La Suprema Corte ha infatti dichiarato che il reato di omessa bonifica si configura non solo quando chi sia tenuto alla bonifica non vi provvede in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 242, Dlgs 152/2006, ma anche quando egli impedisca la stessa formazione del progetto di bonifica e quindi la sua realizzazione, attraverso la mancata attuazione del piano di caratterizzazione, necessario per predisporre il progetto di bonifica.
Secondo i Supremi Giudici il concetto di "bonifica" va inteso in senso ampio, non limitato solo alla mancata esecuzione del Piano di bonifica ma va riferito al complesso delle attività e iniziative che il soggetto tenuto alla bonifica deve avviare a fronte dell'insorgere di tale obbligo che sorge quando è accertato il superamento di una o più delle concentrazioni soglia di rischio (Csr). Quindi va "sanzionato" anche il mancato attivarsi per pervenire al progetto di bonifica. La "permanenza" del reato di omessa bonifica si configura dal momento in cui nasce l'inquinamento "qualificato", mentre la punibilità può essere fatta venire meno, fino alla sentenza di condanna, attraverso la condotta riparatoria. (F.P.)

Corte di Cassazione

Corte di Cassazione 30 aprile 2019, n. 17813