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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 4 aprile 2013, n. 15641

Rifiuti - Incenerimento a terra - Reato - Smaltimento illecito (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006) - Sussiste - Soggetto attivo - Chiunque - Limitazione della soggettività del reato a imprese e responsabili di enti - Esclusione

Bruciare rifiuti, anche occasionalmente, integra il reato di "smaltimento illecito" (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006) che può essere commesso anche dal privato.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione nella sentenza 4 aprile 2013, n. 15641, in un procedimento a carico di un privato accusato di avere bruciato, occasionalmente, dei rifiuti a terra. I Giudici hanno dapprima inquadrato l'attività in questione come "smaltimento" ex articolo 183, comma 1, Dlgs 152/2006 (Codice dell'ambiente); tale articolo del Codice infatti richiama come "smaltimento" le attività incluse nell'allegato B del Codice stesso, tra le quali c'è l'incenerimento a terra (lettera D10). In secondo luogo il Collegio ha dichiarato il reato applicabile anche al privato, non solo all'impresa.
Infatti nel caso di specie, ricorda la Cassazione, non ci troviamo di fronte a un "abbandono o deposito incontrollato di rifiuti", reati che richiedono di essere commessi da imprese o responsabili di enti, ma nella ipotesi di "smaltimento illecito", reato che può essere commesso da "chiunque" (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006).

Corte di Cassazione

Sentenza 4 aprile 2013, n. 15641