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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Giustizia 12 dicembre 2013, causa C-292/12

Gestione dei rifiuti – Articolo 16, direttiva 2008/98/Ce – Principio di prossimità – Regolamento 1013/2006/Ce – Spedizione di rifiuti – Rifiuti urbani non differenziati – Rifiuti industriali e edili - Obbligo per il futuro concessionario di trasportare i rifiuti raccolti in impianti di trattamento appropriati più vicini designati dall'autorità concedente

La disciplina Ue sui rifiuti consente agli enti locali di imporre alle imprese incaricate della raccolta l’obbligo di trasportare i rifiuti urbani non differenziati “nell’impianto di trattamento appropriato più vicino”, stabilito nello stesso Stato membro.
È quanto stabilito dalla Corte di Giustizia con la sentenza 12 dicembre 2013 (causa C-292/12), secondo la quale la clausola posta da un Comune estone, che impone al concessionario della raccolta dei RU non differenziati di trasportare gli stessi a un impianto predefinito nelle vicinanze, risulta giustificata dai principi di “autosufficienza” e di “prossimità” stabiliti dalla direttiva 2008/98/Ce, e quindi è legittima, pur rappresentando un divieto di spedizione tra Stati, anche ai sensi del regolamento 1013/2006/Ce.
Le cose cambiano per i rifiuti industriali ed edili destinati al recupero, in relazione ai quali il vincolo di destinazione non è invece conforme al regolamento 1013/2006/Ce, visto che questo non consente agli Stati membri di vietarne, in tutto o in parte, la spedizione a fini di trattamento verso altri Stati membri.
A causa delle informazioni carenti presentate dal Giudice estone di rinvio e del fatto che tutti gli elementi “si collocano all’interno di un solo Stato membro”, infine, la Cge non ha potuto esprimersi sulla compatibilità delle due clausole con i principi Ue in materia di concorrenza e libertà di servizi.

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 12 dicembre 2013, causa C-292/12

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/98/Ce – Gestione dei rifiuti – Articolo 16, paragrafo 3 – Principio di prossimità – Regolamento (Ce) n. 1013/2006 – Spedizione di rifiuti – Rifiuti urbani non differenziati – Rifiuti industriali e edili − Procedimento per l'attribuzione di una concessione per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti nel territorio di un comune – Obbligo per il futuro concessionario di trasportare i rifiuti raccolti in impianti di trattamento designati dall'autorità concedente – Impianti di trattamento appropriati più vicini