Sentenza Corte di Cassazione, 10 giugno 2015, n. 24603
Rifiuti - Gestione illecita ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Confisca mezzi utilizzati per trasporto ex articolo 260-ter, comma 5, Dlgs 152/2006 - Obbligatorietà anche in caso di attività di raccolta, smaltimento, commercio - Sussistenza-
Scatta, ai sensi del Codice ambientale, la confisca obbligatoria dei mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti anche in caso di attività illecita di raccolta, smaltimento, commercio degli stessi.
La Suprema Corte ha con sentenza 10 giugno 2015, n. 24603 affermato che quando si procede per il reato di cui all’articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 (gestione illecita di rifiuti) trova applicazione il disposto di cui all’articolo 260-ter “Codice dell’ambiente”; da interpretarsi, alla lettera, nel senso di disporre la confisca obbligatoria del mezzo per tutte le condotte integranti la gestione illecita di rifiuti, non solo nel caso di trasporto abusivo.
Nel caso in esame, anche il precedente sequestro dei beni strumentali all’esecuzione degli illeciti (due trattori contenenti rifiuti e relativi formulari) è lecito, essendo questo finalizzato alla confisca degli stessi, ex articolo 260-ter, Dlgs 152/2006.
Corte di Cassazione
Sentenza 10 giugno 2015, n. 24603
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