Sentenza Corte di Cassazione 18 gennaio 2018, n. 1951
Rifiuti pericolosi - Trasporto senza formulario - Articolo 258, comma 4, Dlgs 152/2006 - Modifica ex Dlgs 205/2010 - Depenalizzazione - Modifica ex Dlgs 121/2011 - Ripresa in vigore vecchia fattispecie - Natura innovativa - Principio di irretroattività delle norme penali - Abolitio criminis - Fatti-reato commessi anteriormente al 16 agosto 2011 - Sussistenza
La Corte di Cassazione ribadisce: tutti i trasporti di rifiuti pericolosi senza formulario avvenuti prima del 16 agosto 2011 sono stati depenalizzati a causa di un "vero e proprio vuoto normativo".
La Suprema Corte (sentenza 1951/2018) ha così deciso di annullare "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" una sentenza con cui la Corte di Appello di Cagliari aveva dichiarato prescritto il reato di un soggetto il quale, a cavallo tra fine 2006 e inizio 2008 (dunque nel periodo precedente alla "abolitio criminis" del 2010), aveva effettuato più trasporti di veicoli fuori uso senza compilare i formulari.
La modifica apportata all'articolo 258 del Dlgs 152/2006 dal Dlgs 205/2010 ed entrata in vigore il 25 dicembre 2010, ricorda la Corte nella scia di un orientamento oramai consolidato (fatta eccezione per la pronuncia 3672/2014), ha effettivamente comportato una vera e propria "abolitio criminis" della condotta in questione.
A tale svista il Legislatore ha poi tentato di porre rimedio reintroducendo il reato con il Dlgs 121/2001, ma tale norma, pur costituendo una "ripresa in vigore" della vecchia fattispecie, ha natura innovativa - non interpretativa - e quindi può applicarsi solo ai fatti-reato commessi successivamente all'entrata in vigore (16 agosto 2011).
Corte di Cassazione
Sentenza 18 gennaio 2018, n. 1951
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