Ordinanza Corte di Cassazione 12 aprile 2022, n. 14030
Rifiuti - Deposito temporaneo (articolo 183, comma 1, lettera bb) del Dlgs 152/2006) - Regime giuridico di favore - Onere della prova - Soggetto onerato - Produttore dei rifiuti - Necessità - Sussistenza - Violazione del termine annuale prescritto per la liceità dell'istituto (N.d.R.: articolo 185-bis del Dlgs 152/2006) - Reato di gestione non regolare di rifiuti ex articolo 256, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Grava sul produttore di rifiuti l'onere di provare la sussistenza delle condizioni richieste dal Dlgs 152/2006 per l'applicazione del regime giuridico di favore di cui al deposito temporaneo di rifiuti.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione che con ordinanza 14030/2022 dichiara inammissibile il ricorso proposto dal socio accomandatario di una società di autotrasporti toscana condannato ex articolo 256, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006 per una gestione non regolare di rifiuti (filtri olio, metalli ferrosi, imballaggi metallici), in particolare per il mancato rispetto del termine annuale di liceità prescritto dall'articolo 185-bis del Dlgs 152/2006 per il deposito temporaneo di rifiuti.
La Corte ribadisce sul punto che in tema di gestione dei rifiuti l'onere della prova sulla sussistenza delle condizioni normativamente richieste per l'applicabilità di un regime giuridico più favorevole, quale il deposito temporaneo o controllato penalmente irrilevante, grava sul produttore dei rifiuti in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale regime di favore. (IM)
Corte di Cassazione
Ordinanza 12 aprile 2022, n. 14030
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