Sentenza Corte di Cassazione 30 ottobre 2018, n. 49674
Rifiuti - Autocarrozzeria - Veicoli demoliti non completamente bonificati - Deposito su un terreno adiacente all'attività di produzione - Collegamento funzionale tra le due aree - Insufficienza ai fini della qualifica come deposito temporaneo - Articolo 183, comma 1, lettera bb), Dlgs 152/2006 - Rispetto degli ulteriori requisiti richiesti dalla norma (di qualità e quantità dei rifiuti, di tempo, di organizzazione e di rispetto delle norme tecniche) - Necessità - Violazione - Reato di gestione non autorizzata di rifiuti - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Il deposito che non rispetta le altre condizioni richieste dall'articolo 183 del Dlgs 152/2006, anche se collegato funzionalmente al luogo di produzione del rifiuto, non può essere qualificato come "temporaneo".
Lo ricorda la Corte di Cassazione (sentenza 49674/2018) nel confermare una condanna per gestione non autorizzata e deposito incontrollato di rifiuti (articolo 256, commi 1 e 2, Dlgs 152/2006) comminata dalla Corte di Appello di Lecce all'esercente di una autocarrozzeria, il quale aveva ammassato su un terreno adiacente alla propria azienda alcuni veicoli demoliti - ma non completamente bonificati - senza alcuna protezione del suolo, così causando la percolazione di liquidi pericolosi sul terreno.
Al ricorrente, che in giudizio ha sottolineato il fatto che l'area di deposito dei veicoli, oltre ad essere nella propria disponibilità, fosse funzionalmente collegata al luogo di produzione del rifiuto, la Suprema Corte ha ricordato che la contiguità tra le due aree (di produzione e di deposito) non è l’unica condizione posta dall'articolo 183 del Dlgs 152/2006 affinché possa si possa parlare di "deposito temporaneo".
La norma richiede infatti precise condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche che, nel caso di specie, erano state completamente disattese.
Corte di Cassazione
Sentenza 30 ottobre 2018, n. 49674
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