Sentenza Corte Costituzionale 18 luglio 2014, n. 209
Acque - Scarichi - Autorizzazioni - Rilascio - Termini - Normativa regionale - Previsione di un termine inferiore a quello nazionale - Illegittimità costituzionale - Previsione del "silenzio-assenso" in materia ambientale - Illegittimo
Il termine nazionale per autorizzare lo scarico di acque reflue in fognatura non può essere ridotto dalle Regioni, specie se diminuisce i livelli di tutela ambientale. Lo ha deciso la Corte Costituzionale nella sentenza 18 luglio 2014, n. 209.
La Consulta ha dichiarato illegittima la norma della legge Regione Campania n. 4/2011 che per il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi prevedeva il termine di 60 giorni, decorsi i quali l'autorizzazione si intende provvisoriamente concessa per sessanta giorni, salvo revoca.
La norma è in palese contrasto con l'articolo 124, Dlgs 152/2006 che prevede un termine per il rilascio di 90 giorni. Inoltre il meccanismo di "silenzio-assenso" introdotto dalla legge campana è in contrasto con l'articolo 20, comma 4, legge 241/1990 principio fondamentale che esclude il "silenzio-assenso" in materia ambientale. In definitiva, poiché la disciplina degli scarichi in fognatura attiene alla materia dell'ambiente, di competenza esclusiva statale e le Regioni non possono abbassare i livelli minimi di tutela ambientale, la legge della Campania è illegittima.
Corte Costituzionale
Sentenza 18 luglio 2014, n. 209
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