Sentenza Corte di Cassazione 22 gennaio 2015, n. 2832
Acque meteoriche di dilavamento - Nozione - Articolo 74, Dlgs 152/2006 - Coincidenza con acque che cadendo sul suolo per effetto di precipitazioni atmosferiche non subiscono contaminazioni di sorta con altre sostanze o materiali inquinanti – Sussistenza - Secca distinzione con acque reflue industriali e reflue domestiche - Sussistenza - Impossibilità di includere nella categoria di acque meteoriche di dilavamento le acque meteoriche, comunque venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti – Sussistenza – Competenza delle Regioni ex articolo 113 del Dlgs 152/2006 – Autonomia – Sussistenza
Per la Cassazione ai sensi dell'articolo 74, Dlg 152/2006 le acque meteoriche che sono contaminate da sostanze presenti in uno stabilimento sono reflui industriali e non acque meteoriche di dilavamento.
I Supremi Giudici (sentenza 22 gennaio 2015, n. 2832) confermano la condanna del proprietario di un distributore di benzina per scarico di reflui industriali senza autorizzazione (articolo 137, comma 1, Dlgs 152/2006). La Cassazione rivede la propria posizione (sentenza 2867/2014) elaborata sulla scorta dell'articolo 74, Dlgs 152/2006 come modificato dal Dlgs 4/2008 che interpretava la norma nel senso di escludere che le acque meteoriche venute in contatto con sostanze inquinanti potessero essere assimilate ai reflui industriali.
In realtà, secondo la Cassazione la modifica legislativa del 2008 sull'articolo 74, Dlgs 152/2006 non ha ampliato il concetto di "acque meteoriche di dilavamento" ma lo ha ristretto nell'ottica di maggiore rigore, per cui le acque meteoriche comunque venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, per espressa volontà di legge non possono più essere incluse nelle acque meteoriche di dilavamento, tali essendo solo quelle che cadendo al suolo per effetto di precipitazioni atmosferiche non subiscono contaminazioni di sorta con altre sostanze o materiali inquinanti.
Corte di Cassazione
Sentenza 22 gennaio 2015, n. 2832
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