Sentenza Corte di Cassazione 28 aprile 2015, n. 18073
Sicurezza sul lavoro – Morte lavoratore – Luogo di lavoro – Spazio preposto alla pausa - Estensione - Omissione misure prevenzione e protezione - Responsabilità datore ex articolo 18, Dlgs 81/2008 e 25-septies, Dlgs 231/2001 - Omicidio colposo ex articolo 589 Codice penale - Sussistenza
Integra il reato di omicidio colposo in capo al datore, la morte del lavoratore - rimasto accartocciato in una pressa - occorsa durante la pausa cena all’interno dello stabilimento.
La Corte di Cassazione con sentenza 28 aprile 2015, n. 18073 ha confermato il proprio indirizzo secondo cui, in tema di violazione di norme antinfortunistiche, per ambiente di lavoro debba intendersi tutto il luogo o lo spazio in cui l’attività si sviluppa, a prescindere dall’attualità dell’attività, ed anche in momenti di pausa, riposo o sospensione dal lavoro. Il datore è pertanto tenuto ad operarsi ai sensi dell’articolo 18 del Dlgs 81/2008, dovendo garantire ogni misura di sicurezza idonea ad evitare incidenti.
Nel caso di specie, i Giudici hanno rilevato come la morte del lavoratore sia sopraggiunta, a causa di un macchinario, durante la pausa cena sul luogo di lavoro, integrando perciò in capo al datore una responsabilità per omicidio colposo ex articolo 589 Codice penale. La Corte rileva inoltre come sussista una responsabilità dell’Ente ex articolo 25-septies del Dlgs 231/2001, poiché i requisiti dell’interesse e del vantaggio si desumono dal consistente risparmio di costi avuto grazie all’omissione di norme antinfortunistiche specifiche.
Corte di Cassazione
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