Sentenza Corte di Cassazione 25 marzo 2021, n. 11452
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Lesioni colpose al lavoratore per violazione delle norme di sicurezza - Articolo 148, Dlgs 81/2008, articolo 590, Codice penale - Prescrizione del reato-presupposto - Effetti sulla responsabilità della persona giuridica - Articolo 8, Dlgs 231/2001 - Esclusione - Obbligo del Giudice di procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa dell'Ente - Sussistenza - Interesse o vantaggio per l'impresa - Articolo 5, Dlgs 231/2001 - Lavoro in quota - Risparmio di costi per la predisposizione delle misure di sicurezza - Sussistenza
La dichiarazione di prescrizione del reato di lesioni colpose per violazione di norme di sicurezza sul lavoro non incide sulla responsabilità ex Dlgs 231/2001 dell'azienda nel cui interesse il reato fu commesso.
La Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 25 marzo 2021, n. 11452 ha ricordato che ai sensi dell'articolo 8, Dlgs 231/2001 in presenza della prescrizione del reato-presupposto della responsabilità amministrativa della persona giuridica (in questo caso lesioni colpose ex articolo 590, Codice penale, in violazione delle norme di sicurezza), il Giudice deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità dell'impresa nel cui interesse o vantaggio fu commesso l'illecito, naturalmente non potendo prescindersi da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto-reato, cosa effettuata dalla Corte di merito. La differenziazione del regime di prescrizione del reato e dell'illecito amministrativo fondante la responsabilità delle persone giuridiche non è irragionevole poiché si tratta di due ipotesi di responsabilità aventi natura diversa che giustifica il differente trattamento.
Il caso di specie riguardava la caduta da un tetto del lavoratore durante lavori di rifacimento di una stazione ferroviaria. L'interesse o vantaggio per l'impresa che fanno sorgere (articolo 5, Dlgs 231/2001) la responsabilità amministrativa dell'azienda per il reato-presupposto di lesioni colpose causate al lavoratore, era dato dal risparmio dei costi di impresa corrispondente alla mancata spesa per il montaggio e l'impiego del materiale per realizzare il ponteggio necessario per lo svolgimento in sicurezza del lavoro in quota (articolo 148, Dlgs 81/2008) in conseguenza del quale si era verificato l'infortunio del lavoratore. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 25 marzo 2021, n. 11452
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