Sentenza Corte di Cassazione 21 ottobre 2015 , n. 42222
Rifiuti - Abbandono - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Offensività della condotta - Attitudine a porre in pericolo il bene protetto - Valutazione ex ante - Occasionalità - Irrilevanza - Gestione non autorizzata di rifiuti - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Natura - Reato comune - Conferma
In materia ambientale, il principio di offensività deve intendersi non in termini di concreto apprezzamento del danno ambientale, bensì nell'attitudine della condotta a porre in pericolo il bene protetto con valutazione "ex ante".
La Corte di Cassazione (sentenza 42222/2015) ha così respinto il motivo di ricorso - basato sull’assenza nella sentenza di un giudizio di offensività della condotta - contro una condanna per gestione non autorizzata di rifiuti (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006), inflitta in concorso al titolare della ditta e all'autista dipendente sorpreso ad abbandonare terre da scavo.
Secondo la Suprema Corte, il Giudice di merito ha invece argomentato in maniera logica ed esaustiva la propria decisione di ritenere che il quantitativo di terra scaricata, seppur non eccessivo, fosse in ogni caso idoneo a mettere in pericolo il bene protetto.
L'abbandono di rifiuti effettuato dal titolare di un’impresa configura il reato di cui all’articolo 256 del Dlgs 152/2006 anche se effettuato, come nel caso di specie, occasionalmente e in misura limitata.
Corte di Cassazione
Sentenza 21 ottobre 2015 , n. 42222
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