Sentenza Corte di Cassazione 2 luglio 2019, n. 28774
Sicurezza sul lavoro - Cantiere edile - Infortunio del lavoratore investito da un carico sollevato mediante autogru telecomandata - Responsabilità del datore di lavoro per reato di lesioni colpose ex articolo 590, Codice penale - Obbligo del datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere, ex articolo 71, Dlgs 81/2008 - Prescrizioni sulle attrezzature di lavoro ex allegato VI, Dlgs 81/2008 - Violazione - Sussistenza
Nei cantieri edili, i mezzi utilizzati per sollevare e movimentare in sicurezza i carichi devono essere idonei alla sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi stessi. Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con sentenza 2 luglio 2019, n. 28774 che ha confermato l'obbligo in capo al datore di lavoro di adottare, ai sensi dell'articolo 71, Dlgs 81/2008, adeguate misure tecniche ed organizzative al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature da lavoro, e vigilare affinché gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché di tener conto del modo e della configurazione dell'imbracatura, ex allegato VI, punto 3.1.6, Dlgs 81/2008. Nella fattispecie in oggetto i Giudici della Suprema Corte hanno confermato la responsabilità dell'imputato siciliano per aver cagionato lesioni personali gravi a un lavoratore (articolo 590, C.p.) investito da un blocco di legname che, durante le operazioni di sollevamento, scivolava dall'imbracatura che era posta solo al centro, mentre avrebbe dovuto essere trattenuto anche da fasce a doppia mandata, poste ad entrambe le estremità in senso antiorario. (MLS)
Corte di Cassazione
Sentenza 2 luglio 2019, n. 28774
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