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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 29 marzo 2021, n. 11650

Sicurezza sul lavoro - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione con ruolo non gestionale ma di consulenza - Infortunio del lavoratore durante le operazioni di manutenzione della macchina macina pneumatici - Reato di lesioni personali colpose (N.d.R.: articolo 590 del Codice penale) - Mancata valutazione del rischio, ex articoli 28 e 33 del Dlgs 81/2008, connesso alla sostituzione delle cinghie (operazione essenziale per il funzionamento dello stabilimento) - Responsabilità del Rspp che ha anche l'obbligo di collaborare con il datore di lavoro individuando i rischi e predisponendo le misure per fronteggiarlo - Sussistenza - Ruolo di garante chiamato a rispondere degli eventi verificatisi per effetto della violazione dei suoi doveri - Rilevanza

N.d.R.: il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.

 

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione con ruolo di consulente del datore di lavoro deve valutare il rischio e predisporre le misure per fronteggiarlo, diversamente risponde degli eventi che ne seguono.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11650 del 29 marzo 2021 in merito all'infortunio del lavoratore impegnato a sostituire due cinghie rotte della macchina macina pneumatici. Rispetto alla specifica operazione di manutenzione, ritenuta essenziale per il funzionamento dello stabilimento sito nel bergamasco, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione non aveva rilevato il rischio connesso alle operazioni di smontaggio, venendo meno ai doveri di contribuzione tecnica alla valutazione del rischio, alla predisposizione di misure organizzative necessarie a fronteggiarlo (ex articoli 28 e 33 del Dlgs 81/2008) e alla segnalazione al datore di lavoro. Come già stabilito dalle Sezioni Unite, il Rspp in qualità di garante, risponde infatti degli eventi che si verificano in conseguenza della violazione dei suoi doveri che consistono non solo nella valutazione dei rischi, ma anche nella loro prevenzione e nella disincentivazione di eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori. (TG)

Corte di Cassazione

Sentenza 29 marzo 2021, n. 11650