Sentenza Corte di Cassazione 10 novembre 2017, n. 26637
Rifiuti - Rifiuti urbani - Tassazione - Dpr 507/1993, articolo 62 - Esonero o esclusione dal tributo - Condizioni - Onere della prova - A carico del contribuente - Sussistenza - Locali adibiti a depositi, uffici, servizi - Presunzione di produzione rifiuti urbani - Sussistenza - Esenzione automatica dal tributo per depositi di rottami ferrosi - Insussistenza
Non vi sono ipotesi contemplate dalla normativa che portino a escludere dalla possibilità di produzione rifiuti (presupposto della tassa rifiuti) le aree adibite a deposito di materiali ferrosi.
La Corte di Cassazione con la sentenza 10 novembre 2017, n. 26637 ha riformato la sentenza della Commissione tributaria nei confronti di una azienda romana commerciante in tubi e acciai speciali. Da un lato la Suprema Corte ha ribadito come ai sensi del Dpr 507/1993 previsto in materia di Tarsu ma estendibile alla Tari (la tassa rifiuti in vigore dal 1° gennaio 2014) il diritto all'esenzione o alla riduzione della tassa in seguito alla produzione di rifiuti speciali assimilati "smaltiti in proprio" non opera in automatico ma occorre che il contribuente provi di averne diritto.
In secondo luogo la situazione che legittima l'esonero dalla tassa si verifica quando l'impossibilità di produrre rifiuti urbani dipende dalla natura stessa dell'area, insuscettibile di essere destinata a funzioni direttamente o indirettamente produttive di rifiuti. Un magazzino o deposito sono funzioni generiche e non rientrano in questa previsione. Infine, ha precisato la Corte, solo nei locali in cui insiste l'opificio possono potenzialmente prodursi rifiuti speciali per le caratteristiche strutturali relative allo svolgimento di attività produttiva, mentre nei locali destinati ad attività diverse (uffici, depositi, servizi) i rifiuti devono essere classificati urbani per esclusione, con conseguente tassazione della relativa superficie.
Corte di Cassazione
Sentenza 10 novembre 2017, n. 26637
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