Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 3 marzo 2016, n. 8883

Sicurezza sul lavoro - Lesioni occorse al lavoratore - Obbligo di valutazione dei rischi ex articolo 18, Dlgs 81/2008 - Adozione cautele ex ante -  Sussistenza - Giudizio di probabilità logica evento dannoso - Necessità - Responsabilità datore di lavoro - Insussistenza

Il datore di lavoro non risponde dell’infortunio occorso ad un lavoratore se aveva assunto tutte le cautele possibili tali da rendere il verificarsi dell’evento logicamente improbabile.
La Corte di Cassazione ha con sentenza 3 marzo 2016, n. 8883 ribadito come il comportamento negligente del lavoratore non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro, quando sia da ricondurre comunque all’insufficienza di cautele adottate ex ante dal datore. Differente deve essere la conclusione laddove il datore (come nel caso esaminato) aveva adottato ogni cautela preventiva (ex articolo 18, Dlgs 81/2008) e l’infortunio riguarda il responsabile della sicurezza (quindi persona formata in materia). Il rapporto di causalità tra omissione (della cautele) ed evento deve essere verificato in base ad un giudizio di probabilità logica, non solo rispetto ad un  coefficiente di probabilità statistica.
Nel caso in esame, il datore di un’azienda in Lazio aveva assunto ogni cautela ex ante, facendo affidamento sul fatto che il responsabile della sicurezza potesse provvedere al cambio di un faretto sul tetto senza pericoli di caduta. Il fatto che poi si sia verificata la caduta con conseguenti lesioni del lavoratore, era un fatto non prevedibile pertanto il datore è stato assolto perché il fatto non costituisce reato.

Corte di Cassazione

Sentenza 3 marzo 2016, n. 8883