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Giurisprudenza

Sentenza Corte di Giustizia Ue 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15

Appalti pubblici - Demanio marittimo - Concessioni demaniali marittime - Proroga automatica - Assenza di procedura di gara - Illegittimità - Sussistenza

Le proroghe fissate dal diritto italiano fino al 2020 per le concessioni demaniali marittime in scadenza per attività turistico-ricettive senza gara sono contrarie alla direttiva 2006/123/Ue.
Lo ha deciso la Corte di Giustizia Ue nella sentenza 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15 rispondendo a un rinvio pregiudiziale del Tar Lombardia e del Tar Sardegna. Il Legislatore italiano con l'articolo 1, comma 18 del Dl 194/2009 convertito dalla legge 25/2010 successivamente modificato dall'articolo 34-duodecies del Dl 179/2012 convertito dalla legge 221/2012 aveva prorogato al 2020 le concessioni demaniali marittime in scadenza. Tale proroga per la Corte Ue è in contrasto con la direttiva 2006/123/Ue (direttiva servizi).
L'obiezione dello Stato italiano che giustificava la proroga a tutela del legittimo affidamento dei concessionari sul rinnovo delle concessioni è stata respinta. Eventualmente motivi di interesse generale – come la tutela degli investimenti dei concessionari - potranno essere valutati ma solo al momento di dettare le regole della gara per le concessioni (tenendo sempre conto che la direttiva prevede procedure trasparenti e non discriminatorie).

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15

Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici e libertà di stabilimento - Articolo 49 Tfue - Direttiva 2006/123/Ce - Articolo 12 - Concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali che presentano un interesse economico - Proroga automatica - Assenza di procedura di gara